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Agevolazioni fiscali (ITALIA)

Tutte le donazioni a favore di MANALIVE sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti indicati dalla legge.

Possono godere delle agevolazioni descritte di seguito le donazioni effettuate attraverso bonifici bancari, carte di credito e carte prepagate, versamenti in conto corrente postale, assegni circolari o bancari recanti la clausola “non trasferibile” e intestati a MANALIVE odv.

CLICCANDO SUL RIFERIMENTO NORMATIVO SI PUO' PRENDERE VISIONE DEL TESTO INTEGRALE DELLA LEGGE.

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AGEVOLAZIONI FISCALI PER PERSONE FISICHE

Rif.: art. 83 D.Lgs. 117/2017 primo comma

Le erogazioni liberali in denaro o in natura per un importo non superiore a 30.000 € a favore di MANALIVE consentono una detrazione dell’imposta lorda pari al 35% della donazione effettuata. Le liberalità in denaro devono obbligatoriamente avvenire mediante mezzi tracciabili (bonifico, conti correnti postali, carte di credito) per poter usufruire dell'agevolazione descritta.

 

Rif.: art. 83 D.Lgs. 117/2017 secondo comma
Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche in favore di MANALIVE sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo. La parte eccedente può essere dedotta negli esercizi successivi non oltre il quarto.

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AGEVOLAZIONI FISCALI PER PERSONE GIURIDICHE

Rif.: art. 83 D.Lgs. 117/2017 secondo comma
Le liberalità in denaro o in natura erogate da enti soggetti all’imposta sulle società (I.Re.S.) in favore di MANALIVE sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo. La parte eccedente può essere dedotta negli esercizi successivi non oltre il quarto.

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Rif.: art. 66 del D.L. 18/2020, ai commi 2 e 3 (sostegno della lotta al Coronavirus in Italia e all'estero)

Per le erogazioni liberali in denaro a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
L’articolo 27 della legge 133/1999 stabilisce che le erogazioni sono integralmente deducibili senza limiti di reddito.

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EROGAZIONI IN NATURA

Rif.: Art. 16 legge 166/2016

1) I prodotti alimentari, ancora rispondenti a requisiti di igiene e sicurezza, che possono essere rimasti invenduti per carenza di domanda, ritirati dalla vendita, rimanenze di attività promozionali, prossimi alla scadenza, esiti di errori di programmazione di produzioni, con difetti nell’imballaggio secondario;

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2) I medicinali inutilizzati ma idonei e dotati di autorizzazione AIC, non commercializzati per effetto di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità;

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3) Gli articoli da medicazione non più commercializzati purché integri e in periodo di validità;

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4) Gli altri prodotti (cartoleria e cancelleria, libri e relativi supporti, prodotti tessili, prodotti per l’abbigliamento e per l’arredamento, giocattoli, materiali per l’edilizia, elettrodomestici, personal computer e tablet) non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi o per motivi similari;

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Sono deducibili senza limiti ai fini delle imposte dirette (sono considerati destinazione non estranea all’esercizio dell’impresa, quindi il costo per il loro acquisto o la loro produzione è interamente deducibile).

Non realizzano alcun problema ai fini dell’Iva in quanto sono considerati distrutti ai fini della normativa I.

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5) Per gli altri prodotti, qualsiasi essi siano e compresi i beni strumentali dismessi, si applicano le agevolazioni, per le imprese e le persone fisiche, previsti dall’art. 83 D.Lgs. 117 e indicati nella prima pagina. Per i beni di valore superiore a 30.000, o non suscettibili di valutazione oggettiva, donati da persone fisiche o enti non commerciali il valore è attestato da apposita perizia.
Ai fini dell’Iva, le relative cessioni gratuite sono esenti da Iva per effetto dell’art.10 n.12 D.P.R. 633/72.

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Documenti necessari:

1) DDT compilato regolarmente a cura del cedente per ogni cessione;
2) Dichiarazione trimestrale di utilizzo rilasciata dal beneficiario;
3) Comunicazione telematica mensile (sopra 15.000 euro per ciascuna cessione, con esonero dell’obbligo per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili) [Non risulta ancora normata la modalità operativa]
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